Vi forniamo qualche dettaglio utile sul fondo:
Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo Nuove Competenze (di seguito, “FNC”) è uno strumento di politica attiva del lavoro istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia da Covid 19, successivamente inserito tra gli interventi che, insieme al programma GOL e al sistema duale, completano il Piano Nazionale Nuove Competenze previsto nell’ambito del PNRR quale “quadro di coordinamento strategico per gli interventi di aggiornamento/riqualificazione volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti dalle transizioni digitali ed ecologiche e dagli effetti della pandemia da COVID 19”.
La finalità del FNC è quella di agevolare l’innalzamento del livello del capitale umano, offrendo ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali ovvero qualora emerga un bisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico1 ovvero conseguente al ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale2.
Gli interventi del FNC hanno a oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati – anche a partecipazione pubblica ex decreto legislativo n. 175 del 2016 – che abbiano stipulato, ai sensi dell’art. 88, co. 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’art. 4 del decreto-legge n. 104 del 2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro destinati a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze.
Il presente Avviso è emanato in attuazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 22 settembre 2022 di rifinanziamento del FNC.
1. Dotazione finanziaria dell’Avviso
Il FNC è finanziato con le seguenti risorse:
- 1 miliardo di euro a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU, affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione (PON SPAO);
- eventuali conferimenti di risorse:
- disposti da Amministrazioni nazionali o regionali titolari di Programmi Operativi a valere sul Fondo Sociale Europeo, ai sensi dell’art. 88, 2, del decreto-legge n. 34 del 2020;
- rinvenienti da eventuali economie che emergano in sede di rendicontazione degli interventi oggetto delle intese realizzate anche nelle annualità precedenti al 2022.
2. Soggetti ammissibili
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, che abbiano sottoscritto entro il 31 dicembre 2022 accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle professionalità dei lavoratori negli ambiti indicati al par. 6, da realizzarsi anche nel corso dell’annualità 2023 secondo i termini fissati nel medesimo par. 6.
Tali datori di lavoro:
- devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
- non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con ANPAL riguardanti contributi
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
3. Oggetto del contributo
Il FNC opera a copertura degli oneri connessi al finanziamento delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui al citato art. 88, co.1, del decreto-legge n.34 del 2020, sottoscritte entro il 31 dicembre 2022, così come previsto dal decreto interministeriale del 22 settembre 2022.
Il FNC rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori, secondo le seguenti modalità:
- la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal FNC per un ammontare pari al 60 per cento del La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard (come da nota EGESIF_14-0017);
- gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al FNC. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria di cui alla lettera a);
- la quota di retribuzione oraria di cui alla lettera a) è rimborsata per l’intero in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione del normale orario di lavoro, di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda. Tali accordi devono prevedere una riduzione di almeno un’ora (1 ora) del normale orario di lavoro settimanale.
4. Termini e modalità di presentazione dell’istanza di ammissione a contributo
Il datore di lavoro può presentare una singola istanza con un unico progetto formativo*.
(*Nota: solo nel caso in cui il progetto formativo coinvolga diverse categorie di lavoratori (dirigenti e non) e il datore di lavoro aderisca per tale circostanza a due diversi Fondi Paritetici Interprofessionali, come meglio illustrato al par. 7, potranno essere presentati due progetti formativi – uno per ciascun Fondo Paritetico Interprofessionale – ma comunque contenuti in un’unica istanza).
L’istanza potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato tramite l’accesso con SPID, CIE o CNS alla piattaforma informatica dedicata MyANPAL a partire dal giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 11. L’eventuale delega dovrà avvenire per iscritto e dovrà essere inserita nella piattaforma informatica, corredata dal documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 3-bis, del DPR n. 445 del 2000.
Sarà possibile presentare istanze di ammissione a contributo ai sensi del presente Avviso fino al 28 febbraio 2023. Non saranno ammesse istanze in data successiva. Laddove prima della suddetta data si verifichi un esaurimento delle risorse disponibili, risultante dalle istruttorie effettuate secondo il criterio cronologico di presentazione, le istanze pervenute in carenza delle disponibilità finanziarie previste dal presente Avviso verranno inserite in una apposita lista e ammesse a iter di valutazione solo nel caso in cui, in tempi coerenti con la rendicontazione delle attività, si rendessero disponibili risorse aggiuntive. L’inserimento nella predetta lista non fa sorgere alcun diritto in capo all’istante, che non potrà, pertanto, vantare alcuna pretesa nei confronti di ANPAL in ordine all’eventuale ammissione all’iter di valutazione.
Nella piattaforma informatica dovranno essere inserite informazioni relative a:
- anagrafica del datore di lavoro;
- anagrafica dell’ente formativo e dell’ente che esegue l’attestazione delle competenze acquisite, se diverso dal precedente;
- accordo collettivo di rimodulazione;
- progetto formativo per l’accrescimento delle competenze secondo le caratteristiche del 6 del presente Avviso;
- dettaglio dei lavoratori coinvolti con indicazione dei codici fiscali, del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze e valore del costo del lavoro stimato secondo le modalità riportate nel 3.
All’istanza da inserire nella piattaforma informatica dovrà essere allegata la seguente documentazione: accordo collettivo conforme a quanto stabilito dall’art. 88, co. 1, del decreto- legge 34 del 2020, e dai paragrafi 5 e 6 del presente Avviso;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegato e del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, co. 3-bis, del DPR 445 del 2000.
Il contributo massimo complessivo riconoscibile per ciascuna istanza non potrà eccedere i 10 (dieci) milioni di euro.
I progetti formativi, da attuarsi anche nel 2023 secondo le modalità di cui al par. 6, dovranno prevedere – per ciascun lavoratore coinvolto – una durata minima di 40 ore e massima di 200 ore.
Le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, dovranno concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.